Diritto alla sicurezza del cibo e danno da intossicazione alimentare

Diritto alla sicurezza del cibo e danno da intossicazione alimentare
10 Luglio 2017: Diritto alla sicurezza del cibo e danno da intossicazione alimentare 10 Luglio 2017

Il diritto alla corretta informazione sulla tipologia di alimenti proposta nei menù dei ristoranti appare sempre più importante in un’epoca, come quella in cui viviamo, in cui sono aumentate esponenzialmente le patologie e le allergie legate al cibo.

Il piatto servito al cliente, quindi, deve essere conforme a quanto riportato nel menù.

In caso contrario, questi ha diritto, ai sensi degli artt. 1218 c.c. e 130 d.lgs. 206/2005 (cod. Consumo), ad ottenerne la sostituzione con quanto effettivamente ordinato ovvero la riduzione del prezzo ovvero, ancora, la risoluzione del contratto di ristorazione.

A ciò si aggiunga che l’omessa indicazione nel menù del fatto che il piatto servito sia stato preparato con una materia prima surgelata configura il reato di frode in commercio, previsto dall’art. 515 c.p. (cfr., ex multis: Cassazione penale, sez. III,  17 gennaio 2017 n. 30173).

Tuttavia, nell’ipotesi in cui il cibo degustato al ristorante, non “conforme” a quanto proposto, abbia addirittura provocato al cliente un’intossicazione alimentare – che potrebbe dipendere, soprattutto nella stagione estiva, dal mancato rigoroso rispetto della catena di conservazione della materia prima – come potrà trovare tutela il malcapitato?

Sul piano penale, la somministrazione di cibi che provochino un’intossicazione alimentare configura il delitto di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.).

Trattasi, peraltro, di un reato c.d. di pericolo, per l’integrazione del quale non occorre l’effettivo realizzarsi del nocumento alla salute.

Pertanto, anche la mera detenzione del cibo “avariato e/o pericoloso” all’interno dell’esercizio commerciale configura il delitto indicato (cfr., ex multis, Cassazione penale, sez. IV, 19 dicembre 2014 n. 3457).

Sul piano civile, poi, il ristoratore risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c., che prevede che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Nel corso del giudizio civile, però, il cliente deve dimostrare che è stato proprio il cibo degustato al ristorante ad aver causato il suo malore.

A tal fine, è quindi utile per il malcapitato conservare lo scontrino fiscale del ristorante, nonché il referto medico rilasciatogli dal Pronto soccorso.

Quanto alla prova relativa al nesso causale tra la condotta del ristoratore e l’evento, trova applicazione la regola del “più probabile che non”.

Sul punto, proprio in un caso di intossicazione alimentare al ristorante, si è espresso il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 1221 del 20.04.2016.

Nel caso di specie, un’intera famiglia si era recata per il pranzo domenicale in un noto ristorante di pesce sito sui Colli Euganei.

Durante la notte, però, tutti i familiari venivano colti da malori, accusando evidenti sintomi di intossicazione alimentare.

La situazione più grave colpiva la madre, a cui veniva diagnosticata una gastroenterite acuta, cui era seguito il manifestarsi della sindrome di Guillan Barré.

A seguito di tale evento, la signora citava in giudizio il proprietario del ristorante, chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa di tale intossicazione.

Al termine del giudizio, il Giudice patavino ha condannato il convenuto a risarcire il danno patito dall’attrice, ricordando che “in sede civile per l’accertamento del nesso causale tra la condotta illecita e l’evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica, conseguendone che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma che quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile (Cass. 26.06.2007 n. 14759), […] pertanto in tema di illecito civile il nesso di causalità deve essere fondato sul criterio della probabilità, e non già della mera possibilità, di verificazione dell’evento (Cass. 18.04.2007 n. 9226)”.

Peraltro, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto “evidente la grave carenza di diligenza manifestata dai responsabili del ristorante che, in violazione di minime norme igieniche, accettavano la consegna di crudità marine trasportate senza l’utilizzo di sistemi di refrigerazione e le propinavano addirittura ad ignari clienti il giorno seguente, dopo che le stesse erano state proposte nel corso di una cena”.

Secondo il Giudice patavino, quindi, tra l’ingestione delle crudità di mare ed il successivo presentarsi della gastroenterite in questione sussisteva un nesso di causalità tale per cui il ristorante doveva essere condannato a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dall’attrice.

 

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